CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

THERMAL ENGINEERING SRL

Valide da Gennaio 2019

art.1) CONTRATTO

1.1. (Definizioni) - II termine "macchina" si riferisce a qualsiasi macchinario, anche diverso da un semplice forno, nonché a linee di forni e ad impianti; il termine "merce" comprende, oltre alle macchine, parti di macchinario, prodotti finiti e qualsiasi altro bene materiale.

1.2. (Formazione del contratto) - L'accettazione, da parte del compratore, dell'offerta o della conferma d'ordine del venditore, anche quando essa avvenga con la semplice esecuzione del contratto mediante comportamento concludente, comporta l'applicazione al contratto delle presenti condizioni generali. Esse potranno essere derogate solo per iscritto dalle parti, ed anche in tal caso le presenti condizioni generali continueranno ad applicarsi nelle parti non derogate. Eventuali condizioni generali del compratore non troveranno applicazione, neppure parziale, se non sono espressamente accettate per iscritto dal venditore. L'eventuale inizio di esecuzione del contratto da parte del venditore, in assenza di specifica accettazione scritta delle condizioni contrattuali proposte dal compratore, difformi da quelle contenute nella proposta del venditore, non implica adesione alle stesse. Qualora il contratto di vendita sia ceduto a terzi, comprese eventuali società di leasing, il compratore è tenuto ad informarli che le presenti condizioni generali di vendita continueranno ad essere applicate in tutte le sue clausole. Comunque, qualora il compratore ceda a qualsiasi titolo il contratto di vendita, continuerà a rispondere nei confronti nel venditore per gli impegni presi nell’ambito delle presenti condizioni generali di vendita.

1.3. (Modifiche al contratto) - Eventuali modifiche al contratto, proposte dal compratore, comporteranno una modifica dello stesso solo se accettate per iscritto dal venditore.

 

art. 2) DISEGNI E DOCUMENTI DESCRITTIVI (Dati non impegnativi)

I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i rendimenti e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, circolari, annunci pubblicitari, illustrazioni e listini dei prezzi hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno valore impegnativo se non nella misura in cui essi sono espressamente previsti nel contratto. Eventuali fotografie presenti nell'offerta e/o nella conferma d'ordine del venditore non sono contrattuali ed hanno fini puramente illustrativi.

 

art. 3) PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

3.1. (Prezzi) - I prezzi delle merci si intendono sempre Franco Fabbrica, escluso l'imballaggio, conteggiato separatamente. L'azienda fornitrice applica, a propria discrezione e tenendo conto delle condizioni interne di produttività e organizzazione del lavoro, variazioni ai prezzi delle macchine sulla base dell'andamento delle principali voci di costo così come risulta dalle rilevazioni ufficiali, quali materie prime ecc.. Nelle offerte il fornitore può indicare i termini entro i quali le condizioni proposte sono da considerarsi valide. (Per es. le leghe a base Ni sono sensibili all’andamento del Nichel, che può oscillare significativamente anche nel corso di pochi giorni)

3.2. (Termini e condizioni di pagamento)

II prezzo della merce, ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo al venditore, si intendono netti al domicilio del venditore. II compratore è tenuto ad effettuare i pagamenti esattamente alle scadenze convenute. L'inosservanza dei termini e delle condizioni di pagamento esonera il venditore da ogni obbligo di consegna, anche relativamente a merci diverse da quelle cui si riferisce detta inosservanza, e gli dà la facoltà di procedere all'incasso anticipato dell'intero credito, sempre che egli non preferisca risolvere il contratto, trattenendo a titolo di penale, e salvi i maggiori danni, le somme fino allora versate dal compratore.

3.3. (Pagamenti in caso di inadempimento del venditore)

II compratore non potrà fare valere eventuali inadempimenti del venditore se non è in regola con i pagamenti; eventuali inadempimenti del venditore non consentono al compratore di sospendere o ritardare i pagamenti. II compratore potrà tuttavia fare valere l’inadempimento del venditore qualora abbia previamente depositato presso primaria banca una somma che per tutto il periodo della controversia rimanga almeno pari alla somma a) delle quote di prezzo già scadute e b) agli interessi di mora sulle medesime calcolati secondo il tasso previsto al successivo art.3.4 ed a condizione che la medesima banca si sia obbligata irrevocabilmente anche nei confronti del venditore a pagare direttamente a quest'ultimo le somme presso di essa depositate, nella misura in cui siano dichiarate dovute al venditore da un provvedimento giudiziale o arbitrale esecutivo. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, il compratore, fermi restando gli interessi moratori ex art. 3.4. pagherà al venditore una penale che, salvi i maggiori danni, è sin d'ora convenuta in una ulteriore somma pari all'interesse precisato all'art. 3.4. delle presenti condizioni generali, applicato su ogni somma ancora dovuta al venditore, per tutto il periodo della controversia.

3.4. (Ritardo nei pagamenti)

Ritardi nei pagamenti rispetto alle date stabilite comporteranno l'addebito automatico di interessi, senza necessità di richiesta alcuna, nella misura del tasso di sconto in vigore nella zona EURO, maggiorato del 7 per cento, oltre alla esclusione della garanzia ex art. 7 sino alla regolarizzazione dei pagamenti in sofferenza.

3.5. (Permessi di importazione ed altre autorizzazioni)

Il compratore garantisce che la merce può essere liberamente importata e si impegna formalmente al pagamento totale della stessa, anche se all’atto di importazione nel paese di destinazione saranno intervenute limitazioni o divieti a tale proposito.

 

art.4) PROPRIETÀ

4.1. (Trasferimento della proprietà)

Le merci passano di proprietà al momento della consegna al compratore.

4.2. (Riserva di proprietà)

In caso di pagamenti dilazionati, le merci consegnate restano di proprietà del venditore sino all'integrale pagamento del prezzo. II compratore si impegna a fare quanto necessario per rendere effettiva la riserva di proprietà, nella forma più estesa a favore del venditore; egli si impegna, altresì, a collaborare con il venditore nelle misure necessarie per la protezione del diritto di proprietà del venditore. II venditore è autorizzato a compiere, a spese del compratore ogni formalità necessaria a rendere comunque opponibile ad ogni terzo la riserva di proprietà.

4.3. (Divieto di atti di disposizione)

II compratore non può rivendere, cedere, costituire in garanzia la merce acquistata senza averne prima pagato integralmente il prezzo al venditore, al quale devono essere immediatamente rese note, a mezzo di lettera raccomandata, le procedure esecutive che, su istanza di terzi, avessero colpito dette merci.

4.4. (Effetti della violazione degli obblighi relativi al presente articolo)

In caso di violazione delle obbligazioni del compratore previste nel presente articolo, il venditore avrà diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, trattenendo a titolo di penale le somme già pagate e salvi gli ulteriori danni.

 

art. 5) CONSEGNA

5.1. (Incoterms)

Ogni riferimento a termini commerciali (Franco Fabbrica, FOB, CIF, ed altri) contenuto nel contratto o nelle presenti condizioni generali si intende riferito agli INCOTERMS della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore al momento della conclusione del contratto, con le integrazioni o le deroghe previste nelle presenti condizioni generali nonché quelle eventualmente concordate per iscritto tra le parti nel contratto; si intende che non troveranno applicazione le eventuali disposizioni degli INCOTERMS riferibili esclusivamente a vendite internazionali, come ad esempio - salvo che dal contesto risulti diversamente - quelle relative a licenze o permessi di importazione o di esportazione, al pagamento di dazi o di altri diritti doganali, all'adempimento di altre pratiche doganali, e così via.

5.2. (Resa della merce)

Salvo patto contrario, la fornitura della merce si intende Franco Fabbrica: ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal venditore. Quando dal contratto non risulti chiaro il termine di resa della merce o si ometta di indicare tale termine, si farà riferimento all'INCOTERM più prossimo alle condizioni di resa anche sommariamente convenute, e qualora sussistesse incertezza tra due o più INCOTERMS, ugualmente compatibili con il contratto, si applicherà quello che comporta una minore estensione dei rischi e dei costi per il venditore, con le deroghe eventualmente previste per iscritto dalle parti.

5.3. (Passaggio dei rischi)

I rischi passano al compratore secondo quanto stabilito negli INCOTERMS. II venditore non risponde in nessun caso del perimento o del danneggiamento della merce avvenuto dopo il passaggio dei rischi. II compratore in nessun caso è liberato dall'obbligo di pagare il prezzo quando il perimento o il danneggiamento della merce avviene dopo il passaggio dei rischi.

5.4. (Proroghe del termine di consegna)

La data di consegna è automaticamente prorogata di un termine pari al ritardo del compratore nell’adempimento di uno dei seguenti obblighi : a) pagamento della quota di prezzo eventualmente dovuta dal compratore a titolo di acconto; b) apertura da parte del compratore del credito documentario eventualmente convenuto; c) quando il compratore, o altro soggetto da lui designato, debba comunicare disposizioni di lavorazione, dati tecnici o altre istruzioni per l’approntamento della merce, il termine di consegna sarà automaticamente prorogato di un periodo pari al ritardo nell’effettuazione della comunicazione; d) In caso di modifiche della merce, convenute tra le parti successivamente alla data di conclusione del contratto, il termine di consegna sarà automaticamente prorogato del periodo ragionevolmente necessario per apportare tali modifiche.

5.5. (Obbligo del venditore di consegnare la merce)

I termini di consegna si intendono approssimativi a favore del venditore e comunque con un margine di tolleranza di una settimana per ogni mese di consegna. Se concordato nel contratto di vendita ed in caso di ritardo della consegna per colpa del venditore, il compratore dopo aver provato di aver subito un danno per causa di esso, potrà chiedere a titolo di compenso ed a tacitazione di qualsiasi altro diritto o pretesa, un indennizzo nella misura massima dello 0,5% sul valore della parte di fornitura arretrata per ogni settimana di ritardo, a partire dal ventesimo giorno dalla data di consegna convenuta; questa penalità non potrà comunque superare il 5% di detto valore. Qualora un ritardo nella consegna della merce non esclude o impedisce il normale utilizzo della macchina, tale ritardo non è considerato un ritardo di consegna nel suo complesso. II venditore potrà consegnare tutta la merce o solo parte di essa anticipatamente; in caso di consegna anticipata, il venditore conserva, sino alla data prevista per la consegna, il diritto di consegnare eventuali parti mancanti, di fornire nuova merce in sostituzione di altra non conforme già consegnata, nonché di porre rimedio ad ogni difetto di conformità della merce. E' esclusa in ogni caso qualsiasi responsabilità del venditore per eventuali danni relativi a consegne anticipate.

5.6. (Obbligo del compratore di prendere in consegna la merce)

Il compratore è sempre tenuto a prendere in consegna la merce, anche in caso di consegne parziali ed anche quando la merce venga consegnata prima della data di consegna stabilita o successivamente a tale data, purché non sia decorso il termine per la risoluzione del contratto previsto dall'art. 5.5. ed il compratore abbia osservato le procedure ivi previste per la risoluzione del contratto. Qualora il compratore non abbia tempestivamente preso in consegna la merce, per cause non imputabili al venditore, il compratore sopporterà tutte le spese che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al venditore diventerà immediatamente esigibile. II venditore inoltre potrà: a) immagazzinare la merce a rischio, pericolo, e spese del compratore; ovvero: b) spedire la merce, in nome e per conto, ed a spese del compratore, alla sede di quest'ultimo. II compratore pagherà inoltre al venditore una penale pari allo 0,5% del valore della merce, per ogni settimana di ritardo a decorrere dal giorno previsto per la consegna, fatti salvi gli ulteriori danni.

5.7. (Impedimenti indipendenti dalla volontà delle parti)

II termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del venditore e del compratore, quali scioperi di qualsiasi natura, incendi, inondazioni, mancanza di forza motrice, mancanza o scarsità di materie prime, guasti ed infortuni ad impianti di produzione del venditore, ritardi nella concessione di autorizzazioni delle Autorità, ed altri impedimenti indipendenti dalla volontà delle parti che rendano, temporaneamente, impossibile o eccessivamente onerosa la consegna. II venditore, venuto a conoscenza dell'impedimento, comunicherà entro un termine ragionevole al compratore l'esistenza dell'impedimento e, dove ciò non sia già implicito nel tipo di impedimento, i probabili effetti di esso sull'obbligo di consegna. Analogamente, il venditore comunicherà al compratore il venir meno dell'impedimento. In nessun caso, a causa del verificarsi delle circostanze previste al presente art. 5.7., né il compratore ne il venditore potranno esigere compensi o indennizzi di qualsiasi natura.

 

art. 6) PROVE DI COLLAUDO

6.1. (Oggetto e modalità delle prove di collaudo presso il venditore)

L'eventuale collaudo presso il venditore riguarderà la verifica della conformità della macchina, ai sensi dell'art. 7 delle presenti condizioni generali, ed avverrà secondo le modalità eventualmente stabilite dalle parti; in mancanza, il collaudo si terrà secondo le modalità usualmente adottate dal venditore. II collaudo avverrà presso lo stabilimento del venditore, salvo questi non preferisca designare un altro luogo. La data prevista per il collaudo sarà comunicata al compratore con un preavviso sufficiente a consentire al personale del compratore di presenziarvi. II compratore potrà assistere a proprie spese al collaudo. II collaudo deve ritenersi effettuato con esito positivo: a) se il compratore presenzia al collaudo, in caso di non specifica contestazione per iscritto nel verbale di collaudo degli eventuali difetti di conformità della macchina, durante o immediatamente dopo la conclusione del collaudo o b) se il compratore dichiari di non volere assistere al collaudo, o comunque non vi presenzi, qualora non risultino dall'eventuale verbale di collaudo redatto dal venditore eventuali difetti di conformità della macchina. Quando il collaudo abbia invece esito negativo, il venditore rimedierà ai difetti di conformità risultanti dal verbale di collaudo. Qualora le modifiche introdotte per rendere conforme la macchina siano rilevanti, il collaudo potrà essere ripetuto, se il venditore vi consente, e si terrà con le stesse modalità e conseguenze del primo. I termini di consegna si intendono prorogati di un periodo pari a quello necessario per apportare le modifiche, ovvero, in caso di secondo collaudo, di un periodo pari a quello intercorrente tra il primo ed il secondo collaudo. L'eventuale secondo collaudo avrà per oggetto la sola verifica dello specifico difetto di conformità della macchina risultante dal verbale del primo collaudo; il compratore non avrà in ogni caso diritto di contestare l'esistenza di difetti esorbitanti dall'oggetto del collaudo, appena indicato. Agli eventuali collaudi o verifiche successivi al secondo si applicheranno le stesse norme sopra previste, ma con l'oggetto più ristretto che risulta dal verbale del collaudo precedente.

6.2. (Messa in funzione presso il compratore)

Quando ciò sia stato espressamente convenuto per iscritto tra le parti, si procederà alla messa in funzione della macchina presso il compratore. La messa in funzione presso il compratore riguarderà: a) la verifica dell'avvenuta eliminazione degli eventuali difetti di conformità della macchina che risultino dal verbale dell'ultimo collaudo presso il venditore; b) la verifica dell'esecuzione, secondo quanto pattuito, del montaggio o dell'installazione, quando essi siano stati effettuati dal venditore. La messa in funzione della macchina deve ritenersi effettuata con esito positivo in caso di non specifica contestazione per iscritto, nel verbale di messa in funzione, degli eventuali difetti di conformità della macchina o dei difetti di esecuzione del montaggio o dell'installazione, durante o immediatamente dopo la conclusione della messa in funzione; il compratore non avrà in ogni caso diritto di contestare l'esistenza di difetti diversi da quelli oggetto delle verifiche indicate alle precedenti lettere a) e b). Quando il montaggio o l'installazione della macchina non devono essere eseguiti dal venditore, il compratore deve ultimarli prima della data prevista per la messa in funzione. II compratore dovrà comunicare al venditore la data della messa in funzione con un preavviso sufficiente a consentire al personale del venditore di presenziarvi. Salvo diverso accordo tra le parti, il compratore dovrà organizzare la messa in funzione in modo tale che si tenga non oltre 30 giorni dalla data di arrivo della macchina presso il luogo di destinazione: diversamente, a tale data, la messa in funzione deve ritenersi effettuata con esito positivo. Quando il montaggio o l'installazione della macchina devono essere eseguiti dal venditore, la messa in funzione della macchina sarà effettuata al termine di tale montaggio o installazione. Quando il compratore non consente l'effettuazione della messa in funzione della macchina, o comunque se tale messa in funzione non si tiene entro 30 giorni dall'ultimazione del montaggio o dell'installazione (o per ritardo del compratore nell'organizzare tempestivamente la messa in funzione o perché il venditore ritiene che non siano stati adeguatamente effettuati i necessari collegamenti e predisposto quant'altro è necessario per la messa in funzione, ovvero per qualsiasi altro motivo non imputabile a grave inadempimento del venditore) le prove di collaudo devono ritenersi effettuate con esito positivo. In ogni caso il compratore predisporrà in tempo utile tutto quanto è necessario o utile per la regolare effettuazione della messa in funzione alla data stabilita. Tutte le spese comunque necessarie per l'esecuzione della messa in funzione presso il compratore saranno a suo carico; ad eccezione di quelle necessarie per la partecipazione dei tecnici del venditore alla medesima.

6.3. (Effetti delle prove di collaudo e della messa in funzione)

II compratore decade da ogni diritto, garanzia, azione ed eccezione relativa a difetti di conformità e vizi della macchina che secondo diligenza avrebbero potuto essere riscontrati con le prove di collaudo o con la messa in funzione della macchina, a meno che non siano stati specificatamente contestati per iscritto i difetti di conformità della macchina o i vizi nel verbale di collaudo o nel verbale di messa in funzione, durante o immediatamente dopo il collaudo o la messa in funzione.

 

art. 7) GARANZIA

7.1. (Conformità delle macchine)

Nei termini previsti dal presente articolo, il venditore si impegna a consegnare macchine conformi al pattuito ed esenti da vizi tali da renderle non idonee all'uso al quale servono abitualmente macchine dello stesso tipo.

7.2. (Limitazioni della garanzia)

II venditore non risponde di difetti di conformità della macchina e dei vizi derivanti, anche indirettamente, da disegni, progetti, informazioni, software, documentazione, indicazioni, istruzioni, materiali, semilavorati, componenti, altri beni materiali e da quant'altro fornito, indicato o richiesto dal compratore o da terzi che agiscano, a qualunque titolo, per conto di questi; il venditore non risponde inoltre dei difetti di conformità e dei vizi dei materiali, software, semilavorati, componenti e di ogni altro prodotto incorporato o meno nella macchina, fornito, indicato o richiesto dal compratore o da terzi che agiscano, a qualunque titolo, per conto di questi. II venditore non risponde inoltre dei difetti di conformità della macchina e dei vizi dovuti all'usura normale di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua (ad es.: guarnizioni, cinghie, spazzole, fusibili, calaggi, cesti, parti sottoposte a stress termico, ecc.). Per gli accessori ed in generale per i prodotti non fabbricati dal venditore (ad es.: elettrovalvole, servomotori, controllori di processo, ecc.), la garanzia è quella applicata dai suoi fornitori. La garanzia non copre inoltre i difetti estetici che non influenzano il buon funzionamento della macchina. II venditore parimenti non risponde dei difetti di conformità delle macchine e dei vizi causati dalla non osservanza delle norme previste dal manuale di istruzioni e comunque da un cattivo uso o trattamento della macchina. Neppure egli risponde per i difetti di conformità e i vizi che dipendono da un errato uso della macchina da parte del compratore oppure dall'avere egli eseguito modifiche o riparazioni senza il preventivo consenso scritto del venditore. Nel caso di macchine spedite smontate, che debbono essere montate dal venditore, ogni garanzia si considera decaduta qualora il montaggio presso il compratore non venga effettuato direttamente dal venditore o almeno sotto il controllo di suo personale specializzato. In nessun caso il venditore è responsabile per difetti di conformità e vizi che abbiano la loro causa in un fatto successivo al passaggio dei rischi al compratore. È esclusa la responsabilità del venditore per quanto riguarda il calcolo delle fondazioni.

7.3. (Durata della garanzia)

Quando non è convenuto tra le parti che si debba tenere la messa in funzione presso il compratore, la presente garanzia ha la durata, a partire dalla data di consegna, di 12 mesi per le parti meccaniche, 6 mesi per le parti elettriche/elettroniche. Per i componenti non fabbricati dal venditore, in ogni caso la garanzia sarà la medesima data al venditore dal fornitore delle parti. Quando invece è convenuto tra le parti che si debba tenere la messa in funzione presso il compratore, la presente garanzia ha la medesima durata ma a decorrere dalla data di messa in funzione della macchina presso il compratore e, in ogni caso, non più di 20 mesi dalla data di consegna della macchina. La garanzia per i pezzi sostituiti o riparati decade lo stesso giorno della scadenza della garanzia della macchina.

7.4. (Denuncia dei difetti di conformità)

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 6, il compratore, a pena di decadenza, dovrà denunciare il difetto di conformità o il vizio della macchina al venditore specificandone in dettaglio per iscritto la natura entro 15 giorni da quando egli I'ha scoperto o avrebbe potuto scoprirlo mediante un accurato esame e test della macchina. In nessun caso la denuncia del difetto di conformità o del vizio potrà comunque essere validamente fatta successivamente alla data di scadenza dei termini di garanzia riportati al precedente art. 7.3. o di quelli altrimenti convenuti tra le parti. II compratore decade inoltre dalla garanzia se non consente ogni ragionevole controllo che il venditore richieda o se, avendo il venditore fatto richiesta di restituzione del pezzo difettoso a proprie spese, il compratore ometta di restituire tale pezzo entro un breve termine dalla richiesta.

7.5. (Riparazioni o sostituzioni)

In seguito a regolare denuncia del compratore, effettuata ai sensi dell'art. 7.4., il venditore eseguirà l'obbligazione di garanzia con le riparazioni e la sostituzione delle parti difettose o viziate. Per l'esecuzione dell'obbligazione di garanzia, il venditore potrà a sua scelta: a) eseguire o far eseguire da terzi le riparazioni e/o le sostituzioni, con spese di viaggio, vitto e alloggio a carico del compratore; b) far eseguire le riparazioni e/o le sostituzioni dal compratore, fornendogli le relative istruzioni ed eventualmente fornendogli gratuitamente, franco fabbrica del venditore, o rimborsandogli le parti di ricambio.

7.6. (Limitazione di responsabilità del venditore) - Salvo dolo o colpa grave del venditore, l'eventuale risarcimento di qualsiasi danno al compratore non potrà comunque superare la quota di valore della macchina relativa alla parte difettosa. La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge ed esclude ogni altra responsabilità del venditore comunque originata dalle merci fornite; in particolare il compratore non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. Decorsa la durata della garanzia nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti del venditore.

 

art. 8) PRESTAZIONI DI PERSONALE IN GARANZIA

8.1. (Lavori da eseguire)

Quando sia stato convenuto tra le parti l'invio di personale, il personale del venditore potrà essere adibito soltanto ai lavori previsti nel contratto.

8.2 (Obblighi del compratore)

II compratore si obbliga a facilitare in ogni modo il lavoro del personale del venditore, ed a far sì che questo lavoro possa iniziare immediatamente dopo il suo arrivo in loco e possa proseguire senza interruzione fino al termine. In particolare, ma non solo, il compratore si obbliga a: - ultimare tutti i lavori occorrenti, di qualsiasi natura, prima dell'inizio dei lavori da parte del personale del venditore; - tenere pronti gli allacciamenti (luce, energia, acqua, ecc.) come pure gli apparecchi e gli attrezzi occorrenti, inclusi i mezzi di sollevamento e di trasporto interno; - predisporre locali muniti di chiusura per la custodia degli attrezzi e degli indumenti del personale del venditore nelle immediate vicinanze del posto di lavoro; - predisporre in loco le parti da montarsi, assicurandone una completa protezione; - tenere pronto ogni opportuno personale ausiliario; - garantire in ogni momento l'incolumità dei tecnici del venditore.

8.3. (Altri obblighi del compratore)

II compratore si obbliga inoltre: - a fornire al personale del venditore i pasti di mezzogiorno alle stesse condizioni od al costo del proprio personale e, in mancanza di una mensa interna o convenzionata, ad indicare un'alternativa di comodo accesso; - reperire al personale del venditore vitto e alloggio nelle vicinanze del posto di lavoro e, in mancanza di tale possibilità, a fornire un adeguato mezzo di trasporto.

8.4. (Spese)

Sono a carico e saranno pagate direttamente dal compratore tutte le spese necessarie per l'adempimento delle sue obbligazioni, previste dagli artt.8.2.,8.3.e 8.4., come pure: - le spese per i viaggi giornalieri dall'alloggio al luogo di lavoro. Qualora il tempo impiegato per tali viaggi (andata e ritorno) superi la durata di 15 minuti, il tempo eccedente verrà calcolato secondo quanto previsto per le ore di viaggio;

8.5. (Compensi)

L'entità dei compensi (con indicazione dei differenti importi a seconda del carattere ordinario o straordinario della prestazione) e le condizioni per il rimborso delle spese di viaggio/vitto e alloggio, eventuale trasferta, ecc. vengono stabilite dalle parti (vedi Allegato 1). I compensi vengono stabiliti fra le parti e deve essere compilato l’allegato pertinente.

8.6. (Fogli di presenza)

II compratore firmerà il foglio di presenza di cui sarà munito il personale del venditore, al fine del rilievo delle ore di lavoro effettuate da tale personale. In assenza della firma del compratore, farà fede inter partes il foglio presenze firmato dal personale del venditore.

 

art. 9) PEZZI DI RICAMBIO

9.1. Quando ciò sia espressamente pattuito nel contratto, il venditore fornirà a pagamento al compratore i pezzi di ricambio di cui egli abbia ragionevolmente bisogno per l'uso della macchina per tutto il tempo convenuto tra le parti e purché tali pezzi di ricambio siano di facile reperibilità per il venditore. I pezzi di ricambio saranno forniti al prezzo di listino del venditore di volta in volta in vigore al momento dell'ordine del compratore.

 

art.10 ) REGOLE FINALI

10.1. (Risoluzione del contratto)

Vista la natura del contratto, le particolari caratteristiche delle macchine e degli impianti venduti che vengono personalizzati secondo le caratteristiche richieste dal compratore, si conviene una penale a favore del venditore nella misura del 40% del prezzo concordato nel contratto di vendita da imputarsi a parziale risarcimento dei danni subiti, qualora il compratore risolva unilateralmente il contratto. Ogni ritardo nel pagamento di tale penale darà luogo a interessi moratori conformemente a quanto previsto nella clausola 3.4, il venditore si riserva anche il diritto di agire per i danni ulteriori che dovesse subire a causa di tale risoluzione e/o inadempimento. Inoltre il venditore si riserva il diritto di risolvere in qualsiasi momento il presente contratto al verificarsi di una delle seguenti condizioni: a) in caso di mancato o ritardato pagamento del prezzo di vendita di oltre 30 gg, b) in caso di non corretta predisposizione dei locali e non sistemazione entro 30 gg, c) in caso di manomissione delle macchine e della merce venduta, d) in caso di cessione del contratto non autorizzata,

  1. e) in caso di fallimento del compratore o assoggettamento ad altra procedura concorsuale, f) sensibile modifica delle condizioni economiche del compratore e della sua solvibilità, g) sostanziali modifiche dell’assetto societario del compratore (es. trasferimento d’azienda o di un suo ramo, scissione, scorporo dal gruppo di riferimento, variazione socie, ecc.).

In tali casi la risoluzione avverrà a seguito di comunicazione scritta da inviarsi per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed il venditore, oltre alla restituzione della macchina fornita e fatto salvo il diritto di richiedere ulteriori danni, potrà trattenere le somme ricevute a titolo di caparra.

10.2. (Clausole nulle)

L'eventuale invalidità parziale di una clausola non comporterà l'invalidità dell'intera clausola, e l'invalidità di singole clausole non comporterà l'invalidità dell'intero contratto.

10.3. (Titoli)

II titolo delle presenti condizioni generali, nonché i titoli degli articoli delle stesse hanno solo valore indicativo e non comportano una limitazione di quanto negli stessi previsto.

10.4. (Cessione del contratto)

II contratto non potrà essere ceduto da una delle parti senza il consenso scritto dell'altra.

 

art.11) COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE ( vedi file PDF )

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